Art. 9.
(Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia).

      1. Il comma 5 dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci), delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare».

      2. Il comma 4 dell'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci, l'Uncem e l'Anpci, designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni».

      3. Il comma 2 dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «2. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni

 

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sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi, con l'Uncem e con l'Anpci, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

      4. Il comma 1 dell'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

      «1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, dell'Anpci, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

      5. I commi 1 e 2 dell'articolo 271 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci, possono con apposita deliberazione, da adottare dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
      2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, dell'Anpci ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti

 

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distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate».
      6. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono sostituiti dai seguenti:

      «2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro della salute, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI, il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il Presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI, quattro sindaci designati dall'ANPCI tra i sindaci di piccoli comuni e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
      3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM o dell'ANPCI».

      7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta le disposizioni regolamentari necessarie a garantire l'adeguata ed effettiva partecipazione dell'Associazione nazionale

 

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dei piccoli comuni d'Italia alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997.